Contratti di Lavoro
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Part time
Definizione
Il contratto di lavoro part time è caratterizzato da un orario di lavoro inferiore al normale orario di 40 ore settimanali. La disciplina del lavoro a tempo parziale è ora integralmente applicabile al settore agricolo.Il rapporto di lavoro part time può essere:
- orizzontale, quando la prestazione lavorativa è svolta dal lavoratore ogni giorno lavorativo ma ad orario ridotto.
- verticale, quando la prestazione lavorativa è svolta a tempo pieno dal lavoratore , ma solo per alcuni giorni nel corso dell'anno, del mese o della settimana.
- misto, quando sono presenti elementi tipici di entrambe le tipologie precedenti.
Rif. normativi: Dlgs. 276/03, art. 46 e 85, co. 2
APPRENDISTATO
Definizione
L' apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale il datore di lavoro è obbligato a garantire una formazione professionale all'apprendista assunto alle sue dipendenze. Sono previste dalla riforma tre tipologie di apprendistato:
- Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
- Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
- Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Rif. normativi: Dlgs. 276/03, art. 47-53
LAVORO RIPARTITO
Definizione
Il lavoro ripartito è uno speciale rapporto di lavoro nel quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. I lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa e di effettuare sostituzioni tra loro.
Rif. normativi: Dlgs. 276/03, art. 41-45
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Definizione
Il contratto di inserimento è un rapporto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reiserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di soggetti. Il contratto di inserimento si propone come strumento di inserimento-reinserimento mirato del lavoratore, sostituendo, insieme all'apprendistato, i CFL, che perseguivano finalità formative.
Rif. normativi: Dlgs. 276/03, art. 54-59
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Definizione
Questo tipo di contratto sostituisce il lavoro interinale che viene abrogato. La somministrazione di manodopera consente ad un' impresa, detta utilizzatrice, di rivolgersi ad un'altra impresa, detta di somministrazione, per ottenere una fornitura di manodopera a tempo determinato o indeterminato. Il prestatore di lavoro svolgerà la sua attività lavorativa a favore dell'impresa utilizzatrice in virtù di un rapporto tra lavoratore e l'impresa di somministrazione. Esistono due tipi di contratto:
- Contratto di somministrazione stipulato tra l'impresa utilizzatrice e di somministrazione, di natura commerciale
- Contratto di lavoro subordinato stipulato tra l'impresa di somministrazione e il lavoratore.
Rif. normativi: Dlgs. 276/03, art. 20-28
LAVORO INTERMITTENTE
Definizione
Con il contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Il lavoratore alternerà periodi di lavoro e periodi di "attesa". Vi sono due ipotesi di contratto:
- Lavoro intermittente con garanzia di disponibilità: il lavoratore si impegna a svolgere la prestazione concordata a seguito della "chiamata". Ciò comporta al datore di lavoro di corrispondere al lavoratore un'indennità per i periodi di disponibilità.
- Lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità: il lavoratore resta libero di rifiutarsi di dare la sua disponibilità a seguito della chiamata e per questo non riceve alcuna indennità di disponibilità.
Rif. normativo: Dlgs. 276/03, art. 33-40
LAVORO A PROGETTO
Definizione
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzata dal fatto di essere ricondotto a uno o più profetti o programmi determinati dal committente, e gestiti autonomamante gestiti dal collaboratore in funzione del risultato. Il lavoro a progetto sostituisce le collaborazioni coordinate e continuative. La prestazione del collaboratore a progetto deve essere realizzata in funzione
- della concreta realizzazione del progetto o programma previsto dal contratto
- del rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente
- indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa
Rif. normativi: Dlgs 276/03, art. 61-69
LAVORO OCCASIONALE
Definizione
Il lavoro occasionale è un rapporto di lavoro non subordinato caratterizzato da:
- durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente
- compenso percepito nel corso dell'anno solare dallo stesso committente non superiore a 5.000,00 euro.
Si differenzia dal contratto a progetto perchè la prestazione non è riconducibile ad un progetto o ad un programma
Rif. normativo: Dlgs 276/03, art. 61-69
LAVORO ACCESSORIO
Definizione
Per prestazioni di lavoro accessorio di intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel menrcato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Tali attività possono essere prestate solo in determinati ambiti.
Rif. normativo: Dlgs 276/03, art. 70-74
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Definizione
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Tale apporto può essere il lavoro e/o il capitale.
Rif. normativo: Dlgs 276/03, art. 86
LAVORO IN COOPERATIVA
Definizione
Si definisce socio lavoratore di cooperativa, il socio che intrattiene un rapporto mutualistico con la cooperativa avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa. I soci lavoratori di cooperativa:
- conjcorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- patecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Rif. normativo: L. 30/03, art. 9














