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Lo stato di disoccupazione

by Alessia De Flaviis pubblicato il 02/11/2006 17:48

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Di seguito riportiamo in maniera schematica due tipi di disoccupazione: la Disoccupazione Ordinaria e la Disoccupazione con Requisiti Ridotti.

La Disoccupazione Ordinaria

Che cosa è
E' un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto tempo
Viene corrisposta per 180 giorni.  Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi.
Le indennità in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 sono elevate a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli dai 50 anni in poi.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.
 
Quanto spetta
L'importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.
Per il 2006 tale importo è di 830,77 € elevato a 998,50 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.797,31 €.
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, la percentuale è elevata al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 40%. Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese.
Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.
 
Quando cessa
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • diventa titolare di pensione diretta;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione. 

La domanda
Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'Impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria (modulo DS 21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va consegnata direttamente alla sede Inps o al Centro per l'Impiego competente per residenza oppure inviata per posta.
Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione del datore di lavoro (modulo DS 22) compilata dall'ultimo datore di lavoro. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all'ultimo rapporto di lavoro.
  • il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
  • la richiesta di detrazioni Irpef.

I moduli DS21, DS 22, la dichiarazione sostitutiva e il modello di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Moduli".
 
Il pagamento
L'indennità può essere riscossa:

  • con assegno circolare;
  • con bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.


La Disoccupazione con i Requisiti Ridotti

A chi spetta
Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

  • nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
  • risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate.
 
Quanto spetta
L'importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 819,62 €, elevato a 985,10 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.773,19 €.
 
La domanda
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente o inviata per posta, alla sede Inps o al Centro per l'Impiego competenti per residenza.
Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
  • la richiesta di detrazioni d'imposta.

I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli". 
 
Il pagamento
L'indennità può essere riscossa:

  • con assegno circolare;
  • con bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.


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