La Consigliera di Parità
Ufficio della Consigliera di Parità Provinciale
Germana Goderecci effettiva
Via Taraschi, 12 - 64100 Teramo
Tel. 0861.249278 cell. 333 7873423
www.provincia.teramo.it
consigliera.parita@provincia.teramo.it
Orari di apertura:
Si riceve per appuntamento telefonamdo ai numeri sopraindicati
CHI E'?
- Una figura istituzionale già prevista dall'art.8 della legge 125/91, ridefinita nei connotati e nelle funzioni dal D.Lgs. n. 196/2000.
- Svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro.
- Nell'esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale e ha l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza.
- Secondo l'ambito territoriale di competenza, si definisce "nazionale", "regionale", "provinciale".
- Per tutti e tre i livelli territoriali, oltre alla CONSIGLIERA/E EFFETTIVA/O, è prevista/o anche la/il Consigliera/e supplente.
DA CHI VIENE NOMINATA?
La consigliera nazionale viene nominata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità.
Le/i consigliere/i regionali e provinciali effettive e supplenti vengono nominate/i dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, con decreto che - corredato dal curriculum - viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La nomina avviene su designazione rispettiva delle regioni e delle Province, sentite le Commissioni tripartite, territorialmente competenti, di cui al D. Lgs. N. 469/97.
Le consigliere di parità effettiva e supplente della Provincia di Teramo sono nominate con Decreto ministeriale 2 febbraio 2009 ex art. 12 D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198.
QUANTO DURA IN CARICA?
Quattro anni.
SULLA BASE DI QUALI REQUISITI VIENE DESIGNATA E QUINDI NOMINATA?
Sulla base di requisito di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di:
- lavoro femminile;
- normativa sulla parità e pari opportunità;
- mercato del lavoro;
- comprovato da idonea documentazione.
CHE COSA FA?
Intraprendere ogni utile iniziativa utile a garantire:
- il rispetto della NON DISCRIMINAZIONE;
- la promozione di PARI OPPORTUNITA? PER LAVORATORI E LAVORATRICI;
- in particolare:
- effettua rilevazioni relative a situazioni di squilibrio di genere, per svolgere le funzioni di promozione e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge;
- promuove progetti di AZIONI POSITIVE, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
- promuove azioni tendenti a garantire la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali di pari opportunità;
- svolge funzioni di sostegno delle Politiche Attive del Lavoro, comprese quelle formative, relativamente alla promozione e realizzazione di pari opportunità;
- promuove l'attuazione di Politiche di Pari Opportunità da parte di soggetti pubblici e privati, operanti nel mercato del lavoro;
- collabora con le Direzioni provinciali e Regionali del Lavoro, per individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa relativa a
- parità
- pari opportunità
- garanzie contro le discriminazioni;
- verifica i risultati della realizzazione dei progetti di AZIONI POSITIVE;
- opera in collegamento e collabora con gli Assessori al Lavoro degli Enti Locali e con organismi di parità degli Enti Locali.
previste dalla Legge 125/91, modificate in parte dal Decreto Legislativo 196/2000
La Legge 125/91 ha lo scopo di FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE E DI REALIZZARE L'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA UOMINI E DONNE NEL LAVORO.
Al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, tale legge prevede l'adozione AZIONI POSITIVE da parte di soggetti vari.
SOGGETTI COMPETENTI A PROMUOVERE AZIONI POSITIVE:
- IL COMITATO NAZIONALE pe l'attuazione dei PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO ED UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA' tra lavoratori e lavoratrici (art.5 L. 125/91) che, a tal fine,
- Formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un PROGRAMMA OBIETTIVO, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- Esprime parere sul finanziamento dei progetti presentati;
- Controlla l'iter e l'esito dei progetti stessi.
- LE/I CONSIGLIERE/I di PARITA' nazionali, regionali e provinciali
- I CENTRI PER LA PARITA' | LE PARI OPPORTUNITA' a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati
- I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI
- I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
- LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI nazionali e territoriali
POSSIBILITA' E MODALITA' DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI
Per l'attuazione di progetti di AZIONI POSTIVE elaborati sulla base del PROGRAMMA - OBIETTIVO formulato dal COMITATO NAZIONALE (di cui all'art. 5 Legge 125), entro il 31 maggio di ciascun anno
SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA
- DATORI di lavoro pubblici e privati
- CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE accreditati
- ASSOCIAZIONI
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI nazionali e territoriali
DESTINATARIO DELLA RICHIESTA
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
TEMPI DI INVIO
Dal primo ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno
SOGGETTO TITOLARE DELL'APPROVAZIONE DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, sentito il parere del COMITATO NAZIONALE ( di cui all'articolo 5 della Legge 125). ENTITA' DEL FINANZIAMENTO Totale o parziale TEMPI DI AVVIO DEI PROGETTI FINANZIATI Entro die mesi dal rilascio dell'autorizzazione
AZIONI POSITIVE REALIZZATE MEDIANTE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
I progetti di formazione, finalizzati a FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE E A REALIZZARE L'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE DI UOMINI E DONNE NEL LAVORO (art. 1 c. 1, L. 125
91), e perciò rientranti nella tipologia delle AZIONI POSITIVE, autorizzati secondo le modalità previste dalla legge 845/78 e approvati dal FONDO SOCIALE EUROPEO, possono accedere al FONDO DI ROTAZIONE istituito dall'art. 25 della medesima legge n. 845.
CONDIZIONE ESSENZIALE PER L'AMMISSIBILITA': accertamento della coerenza delle finalità del progetto con quelle delineate dall'art. 1, c.1 della 125, da parte della Commissione Regionale per l'Impiego, che deve effettuare tale accertamento entro il 31 marzo dell'anno in cui il progetto deve essere attivato. In caso di ritardo da parte della Commissione l'accertamento viene effettuato dal Comitato Nazionale (di cui all'art. 5 della legge 125)












