Impianti di Cogenerazione alimentati da fonti fossili
Con il termine "cogenerazione" si indica la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un'unica fonte (sia fossile che rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato.
Con il termine di micro-cogenerazione si indicano gli impianti sotto i 50 kWe, di piccola cogenerazione sotto il MWe.
Il Servizio Pianificazione e Gestione Risorse Energetiche svolge una serie di attività istituzionali attribuite dalla normativa nazionale a partire dalla Legge 10/91 nel campo energetico e nell'incentivazione delle fonti rinnovabili di energia.
Il D.Lgs.112/98 con gli artt. 29 e 31 attribuisce alle Province il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica.
L'art.12 del D.Lgs. 387/2003 individua nella Regione l'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, escludendo tale tipo di autorizzazione dalla competenza delle Province.
E' di competenza della Provincia, in assenza di delega regionale, il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali, di potenza termica pari o inferiore a 50 MW.
A scopo puramente indicativo, si allega un fac-simile di modulistica per gli impianti di cogenerazione alimentati da fonti fossili. Tale documento, in fase di approvazione e perfezionamento, al momento rappresenta comunque un valido riferimento per la presentazione della domanda.









