FAQ - Domande e risposte più frequenti
- I soggetti che svolgono attività commeciali hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico per annotare i rifiuti provenienti dalla propria attività? No non sono tenuti, poichè in base all'art.12 del DLgs.22/97 hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico coloro che svolgono a titolo professionale attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, o svolga operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti "non pericolosi" sottoelencati, definiti "speciali":
- i rifiuti da lavorazioni industriali eclusi quelli derivanti dal coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue a da abbattimento di fumi.
- Qual'è il periodo massimo di deposito temporaneo consentito dalla legge per gli oli esausti in giacenza all'interno del luogo di produzione? Si allega la risposta nel file PDF allegato in fondo.
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Una società che opera nel settore dei servizi ha la necessità di smaltire cartucce, toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampati ad aghi ( CER 150102,150104,150106 codici classificati come rifiuti non pericolosi); tali rifiuti saranno avviati al recupero tramite la consegna del materiale ad una ditta autorizzata. In questo caso si ha l'obbligo di avere il registro di carico e scarico dei rifiuti e fare il relativo MUD?
In base all'art.11 comma 3 del DLgs.22/97 "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le imprese e gli enti che producono riifuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art.7 comma 3 let. c), d) e g), sono tenuti annualmente a comunicare con le modalità previste dalla L. n.70/2004, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività".
Pertanto secondo l'art.12 comma 1 DLgs.22/97 tali soggetti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli che hanno un volume di affari annuo non superiore a lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746,85) e ,limitatamente alla produzione dei rifiuti non pericolosi , i piccoli imprenditori artigiani che non hanno più di 3 dipendenti.
Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
Una Società che opera nel settore dei servizi, in base all'art.11 comma 3 del DLgs.22/97 sopra citato, non è tenuta a tenere il registro di carico e scarico, nonchè l'obbligo di effettuare la dichiarazione MUD.
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Se una ditta, nel corso dell'anno, cambia la ragione sociale è tenuta alla compilazione di nuovi registri dei rifiuti e alla presentazione di due differenti MUD, qualora già ricada nella casistica dei soggetti tenuti a tali adempimenti?
Se la ditta cambiando ragione sociale varia anche il codice fiscale dovrà necessariamente presentare due differenti MUD (documenti nei quali il codice fiscale costituisce il filo conduttore fra le singole schede) e di conseguenza, utilizzare nuovi registri. Se la ditta cambiando ragione sociale non varia il codice fiscale potrà presentare un solo MUD e continuare la compilazione del registro già in essere comunicando, con una semplice nota, gli estremi della variazione (data e nuova ragione sociale), specificando nella stessa nota che tali variazioni non hanno comportato mutamenti di codice fiscale e di indirizzo dell'insediamento produttivo e allegando copia della nota al registro dei rifiuti.
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Se una ditta, nel corso dell'anno, cambia la localizzazione dell'unità locale (sede dell'insediamento produttivo) è tenuta alla compilazione di nuovi registri dei rifiuti e alla presentazione di due differenti MUD, qualora già ricada nella casistica dei soggetti tenuti a tali adempimenti?
Sì, se la ditta cambia insediamento produttivo, è il caso di un trasferimento, dovrà vidimare nuovi registri ed intraprendere una nuova compilazione. Allo stesso modo, dovrà presentare due differenti MUD alla CCIAA, uno per ogni insediamento.
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Quando un'attività produttiva può conferire i propri rifiuti presso una piazzola/piattaforma comunale per la raccolta differenziata? Durante il loro trasporto è necessario il formulario dei rifiuti? Nel caso sia possibile, quei rifiuti andranno registrati sul registro e dichiarati nel MUD semprechè la ditta sia già un soggetto tenuto a tale adempimenti?
Le attività produttive possono conferire i propri rifiuti speciali al Comune ove sono localizzati i rispettivi insediamenti, sulla base di una "convenzione" specifica o generale, e nelle modalità previste dall'apposito regolamento comunale. Potranno, inoltre, essere conferiti i soli rifiuti speciali assimilati (dal Comune) agli urbani. Sarà quindi cura della ditta interessata contattare il proprio Comune, cioè quello dove è ubicato l'insediamento produttivo, per le opportune verifiche (disponibilità esplicita, rifiuti accettati, luogo del conferimento, particolari prescrizioni). Durante il trasporto è necessario il formulario di identificazione dei rifiuti ad esclusione del trasporto di rifiuti propri per quantità inferiori ai 30 Kg o 30 l. (giorno). L'operatore incaricato presso la piattaforma dovrà completare il documento per la parte di competenza comunale. I rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta non devono essere dichiarati nel MUD, né riportati nei registri, dell'azienda, poiché tramite l'assimilazione e la consegna al servizio di raccolta divengono di competenza comunale.
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Volendo conferire correttamente in raccolte differenziate alcuni materiali, dove vanno le confezioni del latte, succhi di frutta (contenitori per bevande in poliaccoppiato)?
In base ad un protocollo d'intesa siglato fra COMIECO e TETRAPAK possono essere inseriti nella raccolta di carta e cartone, salvo diverse indicazioni da parte del gestore del servizio di raccolta.
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Un commerciante che vende e ritira batterie ed accumulatori al piombo è obbligato alla tenuta di registri di carico e scarico (art.12 del DLgs.22/97)?
No, lo chiarisce la Circolare del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio prot.3402/V/MIN del 05.05.1999 allegato in fondo. Il rivenditore deve comunque porre a disposizione un contenitore per il conferimento di pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita.
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Vorrei conoscere l'attuale normativa di riferimento per i pneumatici ricostruibili.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto 9 gennaio 2003, ha soppresso la tipologia "pneumatici ricostruibili [160103]" dall'elenco dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
La soppressione della voce 10, punto 3, del suballegato 1 all'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stata apportata in base a quanto disposto dalla LEGGE 31 luglio 2002, n. 179.
Dunque, in base alle nuove disposizioni, i pneumatici ricostruibili sono esclusi dall'elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Si segnala sul tema relativo alla definizione di pneumatici ricostruibili una Nota esplicativa Airp- Assogomma 7 febbraio 2003 allegato in fondo.
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Può un Consorzio Intercomunale Rifiuti provvedere alla riscossione della tariffa di cui all'art.49 Dlgs.22/97?
Sì se è concessionario. A tal proposito la Federambiente è intervenuta con la Circolare del 4 Aprile 2003 allegato in fondo.
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I concessionari comunali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sono tenuti a compilare la dichiarazione MUD?
In base all'art.15, comma 4 del DLgs.22/97, il soggetto che gestisce il servizio pubblico, per i rifiuti oggetto dell'appalto in concessione, non è tenuto a compilare il formulario di identificazione. In relazione alla conseguente generale previsione dell'art.11 del DLgs.22/97 "Catasto dei rifiuti", si riscontra una posizione di Ecocerved (allegato in fondo) sul punto, con la quale tali soggetti sarebbero tenuti alla presentazione del MUD.
Su questa problematica L'OPR ha chiesto un approfondimento considerate le diverse interpretazioni esistenti in proposito. -
La Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ha chiesto al Servizio competente di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) se le stazioni ecologiche sono sottoposte a procedure di VIA per il rilascio dell'Autorizzazione semplificata ai sensi dell'art.25 L.R. n.83/2000.
L'impianto và considerato sotto i due seguenti aspetti fondamentali:
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L'attività effettivamente esercitata;
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La destinazione finale dei rifiuti trattati o stoccati.
Pertanto:
- qualora i rifiuti conferiti all'impianto vengono tenuti in deposito ai fini di un successivo smaltimento, secondo le operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) dell'All. B del DLgs.22/97, l'impianto si configura quale messa in riserva (R13) dello stesso allegato;
- al contrario, se i rifiuti stessi vengono vengono successivamente conferiti ad altro impianto, che ne effettua il recupero secondo operazioni corrispondenti a quelle descritte alle lettere da R1 a R12 dell'All. C allo stesso Decreto, l'impianto si configura quale messa in riserva R13 del medesimo allegato. In effetti, se così non fosse non sarebbe necessario distinguere le due categorie, sia come collacazione, sia come lettera di riferimento (D15 o R13), dato che l'attività è in sè identica, salvo che per la destinazione finale del rifiuto stesso e per la finalità dei trattamenti che esso subirà a valle del deposito preliminare (o messa in riserva). La "destinazione finale" dei rifiuti, è quindi fondamentale per accertare se l'intervento, deve essere sottoposto o meno, a procedura di VIA. Si ritiene di conseguenza, che sussista l'obbligo di VIA regionale a carico degli impianti definibili quali D15, mentre per gli appartenenti alla categoria R13 non intervenga tale obbligo, nel caso sia effettivamente indicato, che i rifiuti "vengono successivamente conferiti ad altro impianto che ne effettua il recupero".
Tutto ciò salve restando:
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le diverse considerazioni, nel caso in cui i rifiuti trattati risultassero tali da rientrare nella categoria dei tossici e nocivi, per i quali la competenza in materia di VIA sarebbe direttamente riferibile al Ministero dell'Ambiente;
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l'eventuale sussistenza delle procedure di cui all'art.159 del DLgs. n.42/2004 (N.O. Beni Ambientali), nonchè del DPR n.357/97 (Valutazione d'incidenza).
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