Struttura Organizzativa
Riferimenti normativi
L'istituzione degli Osservatori Provinciali sui Rifiuti (OPR) è stata prevista dall'art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001 n. 93 "Disposizioni in campo ambientale", che ha stabilito un definitivo riconoscimento del ruolo delle Province come "regolatrici" delle attività di gestione dei rifiuti, ente territorialmente intermedio al quale il D. Lgs. n.22/97 affida compiti rilevanti di pianificazione, programmazione e controllo.
Infatti l'articolo 10, della legge 23 marzo 2001 n. 93 prevede al quinto comma che "Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiut (ONR) di cui all' articolo 26 del D.Lgs. n. 22/97 (allegato in fondo all'articolo), e dotarsi di sedi per il supporto delle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, le Province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio provinciale sui rifiuti".
La norma ha modificato la natura stessa dell'ONR passando da un modello originariamente esclusivamente centrale ad " un modello a rete ", cioè un modello policentrico basato su nodi territoriali connessi non solo verticalmente con l'ONR bensì anche orizzontalmente tra di loro.
L'ONR diviene un organismo di vigilanza e monitoraggio strutturato anche per " uffici o articolazioni periferiche dotati di autonomia organizzativa e funzionale " discendente direttamente dall'autonomia dell'ente Provincia e dalle specifiche funzioni ad essa attribuite dalla normativa di settore sui rifiuti e, più in generale, dal ruolo attribuito alle Province in campo ambientale dalla normativa quadro sugli enti locali (D.Lgs. n. 267/00).









