Testo Unico Ambientale DLgs.n.152/2006: inefficacia dei decreti attuativi
Sulla G.U. n.146 del 26 giugno 2006 è stata pubblicata l'avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di 17 decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del DLgs. n.152/2006. In riferimento a tali provvedimenti è stato rilevato che è mancato il preventivo e necessario controllo da parte della Corte dei Conti, per cui non possono essere considerati giuridicamente produttivi di effetti.
In particolare, la mancanza della trasmissione degli atti (come ad esempio, i provvedimenti emanati a seguit odella deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti amministrativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie) alla Corte dei Conti, ha comportato l'inefficacia dei suddetti decreti attuativi, come ad esempio:
In particolare, la mancanza della trasmissione degli atti (come ad esempio, i provvedimenti emanati a seguit odella deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti amministrativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie) alla Corte dei Conti, ha comportato l'inefficacia dei suddetti decreti attuativi, come ad esempio:
- Le disposizioni sul nuovo modello di registro di carico e scarico (per cui si dovrà fare riferimento alle vecchie disposizioni del DM n.148/1998, come stabilito dal art.190 del DLgs.n.152/2006.
- I nuovi criteri per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo (per cui anche in questo caso bisogna fare riferimento alla precedente normativa)e quindi ai limiti di cui All.1, tab.1, col.B del DM n.471/1999).
- le disposizioni sulla gestione delle antrate derivanti dall'Albo Nazionale Gestori di rifiuti (per cui si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui al DM del 20 dicembre 1993 ed al DM DM 13 dicembre 1995, ai sensi dell'art.212 c.16 del DLgs. n.152/2006.
Ai presenti 17 decreti, resi inefficaci da questa mancanza procedurale, ricordiamo che si deve aggiungere anche il decreto di cui all'art.195 c.2 lett. s) del DLgs. n.152/2006, il quale pur approvato non è ancora stato pubblicato in G.U.
ATTENZIONE: la sosspenzione dei decreti attuativi non influisce sull'efficacia delle disposizioni del DLgs. n.156/2006, che continuano ad essere legge vigente nele relative materie. Restano inoltre efficaci le disposizioni poste dalla delibera del 26 aprile 2006 relativa all'"Iscrizione all' "Albo Nazionale dei gestori ambientali" delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonchè delle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono 30 Kg/l al giorno.
ATTENZIONE: la sosspenzione dei decreti attuativi non influisce sull'efficacia delle disposizioni del DLgs. n.156/2006, che continuano ad essere legge vigente nele relative materie. Restano inoltre efficaci le disposizioni poste dalla delibera del 26 aprile 2006 relativa all'"Iscrizione all' "Albo Nazionale dei gestori ambientali" delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonchè delle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono 30 Kg/l al giorno.









