Modulistica Registro Iscrizione Provinciale (RIP)
Ai sensi dell'art.216 del DLgs.152/2006, le autorizzazioni all'esercizio delle attività di recupero in regime semplificato sono di competenza della Sezione Albo Regionale
A tal proposito L'Albo Nazionale Gestori ha emanato la Circolare n. 800 del 3 luglio 2006 che riporta che:
Ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs 152/06, le Sezioni regionali dell'Albo:
- ricevono la comunicazione di inizio di attività per l'esercizio delle operazioni di recupero effettuate nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, dello stesso decreto legislativo e ne danno notizia alla provincia territorialmente competente entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
- iscrivono le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività in apposito registro e, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, verificano d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- qualora accertino il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste propongono alla provincia territorialmente competente di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato non conformi l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
La suddetta circolare chiarisce che, ai sensi dell'articolo 216, comma 15, del D.Lgs 152/06, le comunicazioni già effettuate ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 22/97, e le conseguenti iscrizioni al RIP (Registro Iscrizione Provinciale), restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.
Le Sezioni regionali dell'Albo sono tenute a gestire esclusivamente le comunicazioni di inizio di attività, o i rinnovi delle stesse, effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del D. Lgs 152/06 (29 aprile 2006), mentre rimane di competenza delle province l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti le comunicazioni già effettuate alle medesime ai sensi del D. Lgs 22/97.
I vecchi documenti che erano necessari prima dell'entrata in vigore del DLgs 152/2006 (29 aprile 2006) per effettuare la comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'ex art.33 D. Lgs. 22/1997 sono i seguenti:









