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PRO-MEMORIA relativo alle scadenze delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

by giacomodg last modified 02/04/2010 08:48

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Si riporta un elenco delle principali scadenze relative ad impianti o attività che danno luogo ad emissioni in atmosfera e che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 Parte V
Scadenze

 

 

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO O DELLE EMISSIONI

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA

 

 

  • Impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa (art. 281 comma 4) - Nota n.1
  • Impianti autorizzati prima del 1988  - Nota n.2

 

 

 

 

 

 

 

27 GIUGNO 2009 

 

 

 

 

 

30 NOVEMBRE 2009-31 MAGGIO 2010-30 NOVEMBRE 2010

  • Emissioni diffuse - Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, ovvero dell'art. 272 commi 2 e 3.

 

29 OTTOBRE 2010

 

    Impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs.152/06 - Autorizzazione di carattere generale.

30 MAGGIO 2010

  • Emissioni Diffuse - Adeguamento alle disposizioni del Decreto secondo il progetto allegato alla domanda di autorizzazione presentata

     29 APRILE  2011

                       

Note esplicative

 

Nota n.1 

  • Impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa  (art. 281 comma 4)

Gli impianti ed attività definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi del comma 1 art. 4 del D.P.R. 25.07.1991, sono esclusi dalla nuova disciplina dal regime degli impianti e attività in deroga. La Regione Abruzzo ha stabilito, con delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25.05.2007 di aprire un calendario per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 281 comma 4 dalla data di entrata in vigore del provvedimento per un periodo di 2 anni (27.06.09).

Se la domanda è presentata entro il termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia della Amministrazione Provinciale. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza l'autorizzazione alle emissioni. Ciò potrà comportare l'avvio delle procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

 

Nota n.2 

  • Impianti autorizzati anteriori al 1988 ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 203/88 (art.281 comma 1 D.Lgs. 152/06

I gestori degli impianti anteriori al 1988 autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 203/88, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 3, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro i termini fissati dai calendari adottati dall'autorità competente.

La Provincia di Teramo ha stabilito, nel rispetto dei termini previsti all'art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06, di adottare apposito calendario al fine di consentire al competente Servizio Provinciale di rispettare le tempistiche per l'espletamento dell'iter istruttorio previste dal D.Lgs. 152/06, all'art. 269 comma  3.

Pertanto, con  Deliberazione di Giunta Provinciale n. 369 del 28/08/09, sono state stabilite le date per la presentazione delle istanze.  La prima scadenza è fissata per il 30 novembre 2009, le altre per il 31 maggio 2010 e il 30 novembre 2010. I gruppi di aziende che dovranno presentare istanza in ciascuna scadenza sono individuati  in base al Comune di ubicazione delle Ditte.

Di seguito è riportato l'elenco dei Comuni con le date fissate per la presentazione delle istanze:

30 novembre 2009

31 maggio 2010

30 novembre 2010

Atri

Ancarano

Alba Adriatica

Campli

Arsita

Basciano

Canzano

Bellante

Bisenti

Castelli

Castel Castagna

Castiglione Messer Raimondo

Castilenti

Castellalto

Corropoli

Cellino Attanasio

Colonnella

Crognaleto

Cermignano

Cortino Montefino

Civitella del Tronto

Fano Adriano

Mosciano Sant'Angelo

Colledara

Isola del Gran Sasso d'Italia

Nereto

Controguerra

Montorio al Vomano

Notaresco

Giulianova

Pineto

Pietracamela

Martinsicuro

Rocca Santa Maria

Teramo

Morro d'Oro

Roseto degli Abruzzi

Torricella Sicura

Penna Sant'Andrea

Sant'Egidio alla Vibrata

Tortoreto

Sant'Omero

Silvi

Valle Castellana

Torano Nuovo

Tossicia

 

Con D.G.P.  369 del 28/08/09 si è inoltre stabilito che le Ditte che rientrano nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale  emessa dalla  Provincia di Teramo con provvedimento n. 99441 del 29/04/08.

Se la domanda è presentata entro il termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia della Amministrazione Provinciale. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto o l'attività si considera in esercizio senza l'autorizzazione alle emissioni. Ciò potrà comportare l'avvio delle procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

Nota n. 3

  • Autorizzazione emissioni diffuse

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che tutti gli impianti che danno origine ad emissioni in atmosfera devono essere soggetti ad autorizzazione, ad eccezione di quanto stabilito negli articoli: art. 267 comma 3, art. 269 commi 14 e 16 e art. 275 comma 5. Pertanto sono soggette al presente titolo anche le emissioni diffuse, oltre a quelle convogliate.

I termini di adeguamento sono sanciti all'art. 281, comma 2, il quale stabilisce due scadenze per i gestori degli impianti ed attività, soggetti all'autorizzazione alle emissioni, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte V del presente decreto (29 aprile 2006) che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Le scadenze previste sono state prorogate con Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 secondo il seguente calendario:

29 ottobre 2010      presentazione domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, ovvero dell'art. 272 commi 2 e 3.

29 aprile 2011          adeguamento alle disposizioni del Decreto secondo il progetto allegato alla domanda di autorizzazione presentata. 

 Se la domanda è presentata entro il termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia della Amministrazione Provinciale. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza l'autorizzazione alle emissioni. Ciò potrà comportare l'avvio delle procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006.

nota n.4 

    Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006
     

    La Provincia di Teramo ha emesso, in data 29/04/08 il provvedimento n. 99441, avente per oggetto “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006”.
    Esso stabiliva che i gestori degli impianti o delle attività in deroga, già autorizzati a carattere generale dalla Regione Abruzzo o dalla Provincia di Teramo, dovevano necessariamente rinnovare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e presentare domanda di adesione (allegato A) all’autorizzazione generale prot. n. 99441 del 29/04/08, entro il 27 giugno 2008.
    Alcune Ditte hanno presentato la domanda successivamente alla scadenza di legge e si stima che molte Ditte non abbiano rinnovato l’adesione.
    Poiché la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale del 29/06/09 n. 329, ha apportato delle modifiche ai criteri tecnici applicativi contenuti nell’allegato 3 della D.G.R. 517/07, la Provincia di Teramo ha emesso un nuovo Provvedimento, n. 96221 del 29 marzo 2010, avente per oggetto “Aggiornamento autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006” che recepisce tali modifiche e riapre i termini per la presentazione delle domande di rinnovo, stabilendo .
    Pertanto, si ravvisano tre casi:

    1 Le ditte che hanno già prodotto istanza di rinnovo dell’adesione all'autorizzazione di carattere generale emanata dalla Provincia di Teramo con atto n. 99441 del 29/04/2008, anche al di fuori dei sessanta giorni previsti nel suddetto atto, si intendono autorizzate ai sensi del presente atto, eccettuata loro esplicita disdetta, nel caso in cui non siano interessate dalle modifiche dei Criteri Tecnici introdotte dalla DGR 329/2009.
    2 Le ditte che hanno prodotto istanza di rinnovo dell’adesione all'autorizzazione di carattere generale emanata dalla Provincia di Teramo con atto n. 99441 del 29/04/2008, e che sono interessate dalle modifiche dei criteri tecnici introdotte dalla DGR 329/2009 si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l'obbligo di presentazione, entro 60 giorni (30 maggio 2010) dall'adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell'adesione. Tali ditte si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. La suddetta domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata, della documentazione elencata nel modello.
    3 Le ditte che, alla data di adozione del presente atto, hanno precedentemente aderito all'autorizzazione di carattere generale emanata con Delibera di Consiglio regionale n. 28/5 del 06/02/2001, e non hanno presentato istanza di rinnovo ai sensi dell’atto n. 99441 del 29/04/2008 emesso dalla Provincia di Teramo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione con l'obbligo di presentazione, entro 60 giorni (30 maggio 2010) dall'adozione del presente atto, di una domanda di rinnovo dell'adesione. Tali ditte si ritengono assoggettate alle prescrizioni e alle scadenze temporali della presente autorizzazione. La suddetta domanda deve essere redatta esclusivamente secondo il modello Allegato A) e corredata, della documentazione elencata nel modello.

    In tal modo, si sana la situazione autorizzatoria delle Ditte che hanno presentato il rinnovo all’adesione successivamente al 27/06/08 e si concede una ulteriore possibilità ai gestori che non si sono messi in regola. Infatti, si sottolinea che le ditte che non hanno presentato domanda di rinnovo e che non lo faranno entro 60 gg (30 maggio 2010), si ritengono a tutti gli effetti privi dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

    Il nuovo provvedimento n. 96221 del 29/03/2010 sostituisce a tutti gli effetti il precedente n. 99441 del 29/04/08. Pertanto anche le nuove adesioni dovranno essere presentate utilizzando l’allegato A del nuovo provvedimento.

 

 


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