Sito ufficiale della Provincia di Teramo
Home Section 9 Air conservation Competenze
Document Actions

Competenze

by gabriele last modified 09/07/2009 16:52

Questo contenuto e' stato visualizzato 3969 volte.
Competenze

Dal 24 maggio 2006, data di pubblicazione della Delibera di Giunta regionale n. 436/06, le competenze di cui al D.Lgs 152/06 parte V, come definito al punto "o" dell'art.268 (Definizioni), sono a carico della Provincia. Tutte le domande inoltrate prima di tale data restano di competenza della Regione Abruzzo.

Con  D.G.R. n.517 del  25 maggio 2007, pubblicata in data 27 giugno 2007 sul B.U.R.A. n.55 Speciale Ambiente, è stato disposto il riordino e la riorganizzazione  della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e sono stati stabiliti i criteri per le autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2 dell'art.272 del D.Lgs 152/06. 

Le domande dovranno comunque contenere, in relazione alla tipologia e al numero di punti di emissione, copia del versamento relativo alle spese di istruttoria  che sarà effettuata dalla Provincia, il cui tariffario, approvato con D.G.R. n.517 del 25 maggio 2007, è allegato alla stessa Deliberazione e consultabile anche on-line.

Il versamento dovrà essere effettuato sul C.C.P. n.11587649 intestato a Provincia di Teramo, Servizio Tesoreria, via G.Milli, 2 Teramo con causale "Spese Istruttorie pratiche  Emissioni in atmosfera". Copia del versamento dovrà essere allegata alla domanda.

Dovrà essere inoltre effettuato un versamento pari a Euro 100,00 , secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.1212 del 19/12/2003, alla ASL di Teramo, per il parere Igienico-Sanitario, ai sensi del R.D. n.1265/34, indirizzato a:

Azienda U.S.L. 106 -Teramo- Dipartimento di Prevenzione

C.C.P.13259643

causale:Parere  Aut. Emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/06 Parte V)

Copia di detto versamento dovrà essere allegata alla domanda.

Il versamento relativo all'emissione del parere A.R.T.A. dovrà essere effettuato in seguito all'emissione di fatturazione dello stesso Ente.

Per gli insediamenti insistenti sui territori in cui risultano attivi e funzionanti gli Sportelli Unici (es. Comune di Teramo) per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi del comma 2bis dell'art.4 del D.P.R. 447/98, le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate a tali strutture utilizzando la stessa modulistica approvata con D.G.R. n.517 del 25/05/07, per quanto riguarda il Decreto Lgs. 152/06, parte V (emissioni in atmosfera), scaricabile presso questa sezione.

 

COMPETENZE DELLA PROVINCIA (D.Lgs.152/06 art.268 punto O e D.G.R. 436/06)

  • Autorizzazione emissioni in atmosfera di nuovi impianti [art. 269 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazione emissioni in atmosfera per modifiche d'impianti [art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazione emissioni in atmosfera per trasferimento impianti [art. 269 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Adozione Provvedimenti amministrativi per violazioni emissioni in atmosfera [278 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Comunicazioni modifiche non sostanziali [art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazione emissioni in atmosfera per emissioni di C.O.V. [art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006];
  • Autorizzazioni di carattere generale per attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 (ex R.I.A.)
  • Autorizzazione di carattere generale per impianti a "ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso".
  • Comunicazioni di attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 (ex poco significative).
  • Volture autorizzazioni emissioni in atmosfera
  • Vidimazione Registri emissioni in atmosfera

 Non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera i seguenti impianti   (Art.269, comma 14, D.Lgs152/06):

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure

autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

j) impianti destinati alla difesa nazionale k) sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro

Allegato IV Parte I- Impianti e attività in deroga

Non sono sottoposti ad Autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti e le attività dell'elenco seguente, purchè non si utilizzino sostanze o preparati classificati dal D.Lgs.52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali siano state assegnate etichette con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.

b) Impianti di aspirazione situati in:

(1) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli;

(2) laboratori odontotecnici;

(3) esercizi in cui viene scolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;

(4) officine ed altri laboratori annessi a scuole.

c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili:

preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;

nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

- le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

h) Serre.

i) Stirerie.

j) Laboratori fotografici.

k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

l) Autolavaggi.

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.

n) Macchine per eliografia.

o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

p) Impianti di trattamento acque.

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg. A tali attività non si applica quanto disposto all'articolo 272, comma 1.

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.

y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

z) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella apposita tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo

112, comma 2, della Parte Seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate.

Attachments

Leggi qui in caso di problemi con gli allegati


This site conforms to the following standards: