Legge 68/99 - Collocamento Obbligatorio
L'art.9 del D.L. 13 agosto 2011,n.138, convertito dalla legge 14/9/2011, n.148, ha semplificato la procedura in materia di compensazioni territoriali prevedendo che gli obblighi di assunzione di soggetti disabili ed orfani/vedove devono essere rispettati a livello nazionale e che la compensazione territoriale può essere fatta direttamente dai datori di lavoro senza alcuna autorizzazione preventiva.
Pertanto le Aziende private che occupano personale in diverse unita' produttive dislocate sul territorio nazionale, possono assumere in una sede operativa un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive.
I datori di lavoro privati che si avvalgono di tale facoltà devono trasmettere in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le sedi operative della stessa azienda il prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna sede produttiva.
L'automaticità della compensazione territoriale non è prevista per i datori di lavoro pubblici che possono essere autorizzati preventivamente,su loro motivata richiesta, con le modalità che il Dipartimento della funzione pubblica vorrà individuare in un apposita direttiva.














