Legge 68/99 - Collocamento Obbligatorio
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La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, composta da un solo articolo e 94 commi, ha introdotto nuove norme in materia di collocamento obbligatorio.
Di seguito una breve sintesi:
- OCCUPAZIONE delle PERSONE con DISABILITA' - (Art. 1 commi da 35 a 38 ) - Ai soggetti disabili di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, privi di occupazione, e che non superino un reddito personale lordo pari a 4.238,26 euro annui, viene riconosciuto un "assegno mensile" di euro 246,73 (nel 2008) per 13 mensilità; per avere diritto al godimento è sufficiente una dichiarazione sostitutiva annuale di non svolgimento di attività lavorativa resa all'I.N.P.S. di competenza .
Tale disposizione sostituisce "in toto" l'art.13 della legge 118/1971 che prevedeva, come ulteriore condizione, che queste persone fossero incollocate al lavoro e pertanto tenute alla presentazione di una dichiarazione in cui veniva attestata l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio.
- EDILIZIA - (Art. 1 commi da 51 a 54 ) - Le imprese che operano nel settore dell'edilizia, in considerazione della particolare tipologia di attività, sono esentate dall'osservanza dell'obbligo di assunzione di soggetti disabili per quanto riguarda il personale da adibire ad attività di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto. del settore.
Pertanto, le imprese edili, possono includere tra i dipendenti non computabili, i lavoratori assunti per attività da svolgersi nel cantiere e nel trasporto, escludendoli dal numero complessivo dei lavoratori a base del computo.
Per effetto di tale disposizione i datori di lavoro edili che occupano, alla data del 1° gennaio 2008, meno di 15 dipendenti, sono comunque tenuti a presentare il prospetto informativo al competente Servizio per consentire l'esame della situazione complessiva relativamente agli obblighi previsti dalla legge 68/99.
- ESONERO PARZIALE - Adeguamento importo contributivo - Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale , con Decreto del 21 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, ha provveduto all'adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili
L'importo del contributo esonerativo di cui all'art.5, comma 3, della legge 68/99, è convertito da euro 12,91 ad euro 30,64, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto e deve essere applicato a far data dall'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale ( 19 febbraio 2008).
Contatti: Collocamento Obbligatorio - Gestione Aziende - Sig. D'Incecco - Telef. 0861/249278 - 331208 - E-mail: collocamentodisabili@provincia.teramo.it














