Lavoro domestico: tutte le novità
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Dal 29 gennaio 2009 viene meno l'obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai Centri per l'Impiego l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico.
La legge n.2 del 2009 (pubblicata nella G.U. n.22 del 28 gennaio 2009), al comma 11 dell'art.16 bis, ha stabilito che tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni direttamente all'INPS, attraverso modalità semplificate.
Il successivo comma 12, inoltre, dispone l'obbligo per l'INPS di trasmettere in via informatica, le comunicazioni semplificate agli istituti competenti (Centri per l'Impiego, Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura-UTG per i lavoratori extracomunitari).
Le comunicazioni fatte all'INPS con le modalità suddette hanno pluriefficacia e sono valide, a tutti gli effetti di legge, nei confronti degli enti e istituti citati.














